Titolo III

Art. 39

In vigore dal 11 apr 1980
Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli , primo e secondo comma, del presente decreto. Si applica, altresì, ai magistrati l', primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Ministro di grazia e giustizia", nonché il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104. Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all' del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell', terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato .

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-39

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