Titolo III

Art. 44

In vigore dal 30 nov 1976
Fino a quando non avrà trovato piena realizzazione il disposto dell' del presente decreto, in tutti gli uffici pubblici e nei servizi di pubblico interesse della provincia di Bolzano e di quelli a competenza regionale della provincia di Trento, il personale in possesso dell'attestato ai sensi del titolo I del presente decreto o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 29 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-44

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