Titolo III

Art. 40

In vigore dal 30 nov 1976
I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano dopo la data del 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ove non richiedano di essere trasferiti in altra provincia, continuano a prestare servizio in soprannumero nell'attuale sede.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-40

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