Titolo III
Art. 37
In vigore dal 30 nov 1976
La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici è disposta mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.
Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la competente corte di appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.
L'applicazione non può superare la durata di un anno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-37