Titolo III
Art. 38
In vigore dal 4 nov 1997
Al fine di garantire ai magistrati la stabilità di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonché quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.
Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonché le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale di cui all' del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.
I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente , possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-38