Titolo III

Art. 49

In vigore dal 30 nov 1976
Alle spese recate dagli , primo comma, si prevede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1636 e 1637 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'attuazione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165. Alle altre spese derivanti dal presente decreto si provvede mediante variazioni compensative tra gli stati di previsione delle singole amministrazioni statali. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 luglio 1976 LEONE MORO - COSSIGA - BONIFACIO - STAMMATI - COLOMBO - GULLOTTI - MARCORA - MARTINELLI - ORLANDO - DONAT-CATTIN - TOROS - DAL FALCO - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1976 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 21, a seguito della deliberazione n. 717 della sezione del controllo del 6 novembre 1976.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-49

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