Titolo III

Art. 48

In vigore dal 30 nov 1976
Le amministrazioni interessate danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all' delle vacanze comunque verificatesi anche ai sensi del terzo comma del precedente . Il predetto ufficio, ai fini dell'intesa di cui all', informa mensilmente la provincia delle vacanze di cui al precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-48

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