Titolo II
Art. 12
In vigore dal 18 ott 2012
Nei concorsi a posti di cui ai Titoli II e III del presente decreto, che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, fermo restando quanto previsto all', ultimo comma, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni comunque denominate e consentite da particolari disposizioni di legge a posti di ruolo, senza concorso o di personale non di ruolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-12