Titolo II
Art. 11
In vigore dal 4 nov 1997
È in facoltà dell'amministrazione, trascorsi almeno sette anni dall'immissione nei ruoli locali di cui alle allegate tabelle, di trasferire, a domanda, il relativo personale nei corrispondenti ruoli generali. Il personale trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita ed è collocato nei ruoli generali con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità posseduta in detta qualifica.
I soprannumeri, che, eventualmente, dovessero verificarsi nei ruoli generali in conseguenza del trasferimento previsto nei precedenti commi, sono riassorbiti con le successive vacanze. Non è consentito trasferimento dai ruoli generali a quelli locali.
In relazione all'eventuale soprannumero saranno lasciati scoperti un corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli generali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-11