Art. 8

In vigore dal 3 giu 1976
L'anticipazione di cui al precedente nonché i miglioramenti previsti dagli non si computano agli effetti del raffronto di cui al penultimo comma dell' della legge 16 febbraio 1974, n. 57. Il presente decreto ha decorrenza dal 1 settembre 1975. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1976 LEONE MORO - MARTINELLI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1976 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 20
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Art. 8 Disposizioni sul trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo