Art. 1
In vigore dal 3 giu 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visti gli della legge 28 aprile 1976, n. 155;
Visto l'accordo in data 30 ottobre 1975 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 16 febbraio 1974, n. 57;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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A tutto il personale non dirigente dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta una anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, nell'ambito del contratto triennale decorrente dal 1 luglio 1976, sia in relazione alle specificità proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialità delle mansioni svolte.
L'anticipazione di cui al comma precedente è fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;270#art-1