Art. 6
In vigore dal 3 giu 1976
L'indennità di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è stabilita nella misura unica di L. 400.
È altresì fissato in L. 400 il supplemento orario previsto dal secondo comma dell'articolo sopracitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;270#art-6