Art. 5
In vigore dal 3 giu 1976
L'indennità di pernottazione di cui all'art. 47 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è fissata nella misura unica di L. 400.
Il supplemento di cui al secondo comma dello stesso art. 47 è fissato in L. 400 per ogni ora di lavoro fuori residenza effettuata nel periodo dalle ore 22 alle 6, queste ore comprese.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del supplemento orario, si tiene conto delle ore comprese nei turni di lavoro ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, nonché dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato.
L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo alla indennità di trasferta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;270#art-5