Art. 7
In vigore dal 3 giu 1976
Le misure dell'indennità di manovra di cui all'art. 54 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue, per ogni traversata:
comandante e direttore di macchina............. L. 365 primo ufficiale navale e primo ufficiale di macchina.... L. 277 ufficiale navale e ufficiale di macchina.......... L. 257 nostromo, capo motorista e capo elettricista........ L. 183 carpentiere, motorista ed elettricista........... L. 155 marinaio e ingrassatore................... L. 127 carbonaio.......................... L. 117
Per i marinai addetti ai servizi di plancia la indennità di manovra è maggiorata del 30 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;270#art-7