Art. 3

In vigore dal 3 giu 1976
Il soprassoldo per servizio domenicale di cui al punto A) dell'art. 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è fissato nella misura di L. 2.700 per le prestazioni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata e nella misura di L. 1.350 per le prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di due ore. Lo stesso trattamento compete al personale di macchina, di scorta ai treni e delle navi traghetto, costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali, assente dalla residenza od a bordo delle navi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;270#art-3

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