Art. 6
Indennità di maneggio valori
In vigore dal 16 lug 1978
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennità giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennità non può essere corrisposta a più di una unità per ogni sportello.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;269#art-6