Art. 2

Indennità per servizio notturno

In vigore dal 8 nov 1989
Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 è corrisposta una indennità oraria di L. 1.500 (millecinquecento).

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150". Inoltre, il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, come modificato dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, ha disposto (con l'art. 1) che la misura dell'indennita' oraria di cui al presente articolo, e' aumentata di L. 700.
  • La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;269#art-2

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Indennità per servizio notturno (Art. 2 Disposizioni sul trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo