Art. 7
Decorrenza e copertura
In vigore dal 3 giu 1976
L'anticipazione ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti a decorrere dal 1 settembre 1975 e non vanno considerati, con esclusione delle indennità e dei compensi previsti dai precedenti , ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell' della legge 16 novembre 1973, n. 728.
Alla copertura della maggior spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1976
LEONE
MORO - ORLANDO - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 21
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;269#art-7