Art. 5
Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
In vigore dal 8 nov 1989
Il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive è corrisposto nella misura di L. 2.700 (duemilasettecento) qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.
Il compenso è ridotto a L. 1.350 (milletrecentocinquanta) per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Il compenso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso e' ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento). Per i servizi di turno resi in occasione delle festivita' di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto e' corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore".
- Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150". Inoltre, il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, come modificato dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, ha disposto (con l'art. 2) che le misure indicate nel presente articolo, come gia' modificate, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255, di L. 1.630, di L. 4.650 e di L. 2.325.
- La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;269#art-5