Art. 1
Anticipazione
In vigore dal 3 giu 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visti gli della legge 28 aprile 1976, n. 155;
Visto l'accordo intervenuto il 7 novembre 1975 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali postelegrafoniche;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29;
Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;
Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
.
Anticipazione
A tutto il personale non dirigente delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è corrisposta un'anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, nell'ambito del nuovo contratto triennale, sia in relazione alle specificità proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialità delle mansioni svolte.
L'anticipazione di cui al comma precedente è fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;269#art-1