Art. 3
Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori
In vigore dal 12 lug 1987
Le misure delle indennità giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, stabilite dai commi primo e secondo dell'art. 37 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono elevate rispettivamente a L. 440 (quattrocentoquaranta) ed a L. 180 (centottanta).
Note all'articolo
- Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 4) che "Le misure delle indennita' giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, sono elevate rispettivamente a L. 1.000 (mille) per la conoscenza della prima lingua ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima".
- Il D.P.R. 23 dicembre 1980, come modificato dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 4) che le misure di cui al presente articolo, come gia' modificate, sono ulteriormente aumentate di L. 310 e di L. 140.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;269#art-3