Art. 15
In vigore dal 8 apr 1976
In deroga a quanto previsto negli , in sede di elaborazione trimestrale della bolletta, i primi 70 e 150 scatti trimestrali, rispettivamente per gli impianti singoli e duplex della categoria B di abbonamento e cumulativamente per conversazioni urbane, in teleselezione e per gli altri servizi a contatore, sono addebitati a L. 30 ciascuno.
Gli scatti eccedenti i predetti valori trimestrali sono addebitati a L. 40 ciascuno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-15