Art. 9

In vigore dal 8 apr 1976
Ogni conversazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 40, corrispondenti ad uno scatto di contatore. La tariffa per una conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 50, IVA compresa. Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 200.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-9

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Art. 9 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo