Art. 13
In vigore dal 8 apr 1976
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:
Numero Ritmo
di impulsi degli impulsi alla risposta durante la
dell'utente comunicazione chiamato (secondi)
fino a 15 km.............. 1 100
da oltre 15 fino a 30 km 1 52,5
da oltre 30 fino a 60 km 1 28
da oltre 60 fino a 120 km 1 22,5
da oltre 120 fino a 240 km 1 20
oltre 240 km.............. 1 20
Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-13