Art. 13

In vigore dal 8 apr 1976
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 19,30 alle ore 21,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente: Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) fino a 15 km.............. 1 100 da oltre 15 fino a 30 km 1 52,5 da oltre 30 fino a 60 km 1 28 da oltre 60 fino a 120 km 1 22,5 da oltre 120 fino a 240 km 1 20 oltre 240 km.............. 1 20 Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-13

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Art. 13 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo