Art. 16

In vigore dal 8 apr 1976
Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 200, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione: Comunicazioni interurbane settoriali................ L. 30 Altre comunicazioni interurbane: fino a 15 km..................................... " 50 da oltre 15 fino a 30 km......................... " 100 da oltre 30 fino a 60 km......................... " 175 da oltre 60 fino a 120 km........................ " 250 da oltre 120 fino a 240 km....................... " 325 oltre 240 km................................. " 400
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-16

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