Art. 11

In vigore dal 8 apr 1976
Salvo quanto previsto nei successivi , a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente: Numero Ritmo di impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Comunicazioni interurbane set- toriali......................... 1 140 Altre comunicazioni interur- bane: fino a 15 km.............. 1 70 da oltre 15 fino a 30 km 1 37,5 da oltre 30 fino a 60 km 1 20 da oltre 60 fino a 120 km 1 15 da oltre 120 fino a 240 km 1 12 oltre 240 km.............. 1 12 Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 40.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-11

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Art. 11 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo