Art. 7
In vigore dal 8 apr 1976
Per i seguenti tipi di impianto supplementare installati dalla società concessionaria sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio:
a) derivazione interna semplice (compreso il
commutatore).................................... L. 3.100 b) soneria, ricevitore, commutatore ed orga-
no analogo, per ciascuno........................ " 600 c) presa a spina supplementare.............. " 900 d) apparecchio oltre il primo su impianti a
spina........................................... L. 1.600 e) apparecchio da tavolo di tipo normale
principale o derivato........................... " 600 f) supplemento per apparecchio con tastiera. " 3.000
Per gli impianti di cui al comma precedente il contributo spese di impianto o trasloco è dovuto in misura di una trimestralità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 6000, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'istallazione dell'apparecchio principale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-7