Art. 5
In vigore dal 8 apr 1976
Nel caso di subentro si applica la metà del contributo previsto per il trasloco.
Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 15.000 per ciascuno dei coutenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-5