Art. 1
In vigore dal 8 apr 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;
Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 61;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 1976;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 3/1976 del 12 marzo 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:
1° gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
2° gruppo: reti fino a 500 abbonati.
Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate:
Categoria A - Abbonamenti ad uso di:
a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;
b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;
c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;
d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti.
Categoria B - Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale.
Categoria C - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-1