Art. 17

In vigore dal 8 apr 1976
Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice, escluse quelle settoriali, effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 14,30 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 100, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione: fino a 15 km..................................... L. 25 da oltre 15 fino a 30 km......................... " 50 da oltre 30 fino a 60 km......................... " 85 da oltre 60 fino a 120 km........................ " 125 da oltre 120 fino a 240 km....................... " 160 oltre 240 km..................................... " 200
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-17

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