Istituto nazionale di credito edilizio›Titolo V
Art. 31
In vigore dal 21 dic 1975
Il collegio sindacale è composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti.
Il presidente ed uno dei supplenti sono scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Per la nomina e per la cessazione dei componenti il collegio sindacale, nonché per la sostituzione, si osservano le disposizioni contenute nel codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-31