Istituto nazionale di credito edilizio
Art. 28
In vigore dal 21 dic 1975
Il comitato esecutivo è investito di tutte le attribuzioni ed i poteri ad esso conferiti dal consiglio di amministrazione salvo le limitazioni previste dalla legge e dal presente statuto.
Spetta al direttore generale riferire al consiglio di amministrazione, alla prima adunanza successiva, sulle delibere del comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-28