Istituto nazionale di credito edilizio›Titolo VI
Art. 32
In vigore dal 21 dic 1975
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione predispone, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il bilancio dell'istituto e lo sottopone, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio stesso, all'approvazione dell'assemblea degli azionisti accompagnata da una relazione illustrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-32