Istituto nazionale di credito edilizio

Art. 29

In vigore dal 21 dic 1975
La presidenza si compone del presidente e del vice presidente. Al presidente, e in caso di sua assenza, al vice presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età, spettano tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuito. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al presidente. Il presidente e le persone munite della rappresentanza legale o della firma sociale, secondo le previsioni e i limiti di cui agli del presente statuto, possono rilasciare mandati e procure anche a persone estranee al consiglio di amministrazione. Al presidente e al vice presidente è attribuito un gettone di presenza nella misura stabilita dal consiglio.
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