Istituto nazionale di credito edilizio
Art. 29
In vigore dal 21 dic 1975
La presidenza si compone del presidente e del vice presidente.
Al presidente, e in caso di sua assenza, al vice presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età, spettano tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuito.
La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al presidente.
Il presidente e le persone munite della rappresentanza legale o della firma sociale, secondo le previsioni e i limiti di cui agli del presente statuto, possono rilasciare mandati e procure anche a persone estranee al consiglio di amministrazione.
Al presidente e al vice presidente è attribuito un gettone di presenza nella misura stabilita dal consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-29