Istituto nazionale di credito edilizioTitolo VI

Art. 33

In vigore dal 21 dic 1975
Gli utili netti vengono ripartiti nel modo seguente: a) il 10% alla riserva fino a quando questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale; b) il 10% alla riserva straordinaria; c) una quota fino al 6% del capitale versato, agli azionisti; d) il residuo da distribuire agli azionisti salvo che la assemblea non deliberi di assegnare quote a "riserva" o a "fondi speciali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-33

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