Istituto nazionale di credito edilizio›Titolo VI
Art. 33
In vigore dal 21 dic 1975
Gli utili netti vengono ripartiti nel modo seguente:
a) il 10% alla riserva fino a quando questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
b) il 10% alla riserva straordinaria;
c) una quota fino al 6% del capitale versato, agli azionisti;
d) il residuo da distribuire agli azionisti salvo che la assemblea non deliberi di assegnare quote a "riserva" o a "fondi speciali".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-33