Art. 31
Istituto nazionale di credito edilizioTitolo V

Art. 31

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In vigore dal 21 dic 1975
Il collegio sindacale è composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti. Il presidente ed uno dei supplenti sono scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per la nomina e per la cessazione dei componenti il collegio sindacale, nonché per la sostituzione, si osservano le disposizioni contenute nel codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;591#art-ind-31