Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 18
In vigore dal 5 lug 1975
Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il presidente deve sottoporre il conto consuntivo, particolarmente illustrato, al collegio dei sindaci, il quale, nel termine di un mese, riferisce con apposita relazione.
Detto conto consuntivo con la relazione del presidente e del collegio dei sindaci è sottoposto al consiglio di amministrazione.
Intervenutane l'approvazione il conto consuntivo è trasmesso non più tardi del 30 aprile di ogni anno, al Ministero dei lavori pubblici, corredato della dimostrazione analitica dei profitti e delle perdite nonché della relazione del presidente, di quella del collegio dei sindaci e dell'estratto del processo verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione nella quale il conto è stato discusso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-18