Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 22
In vigore dal 5 lug 1975
I locali a piano terreno possono essere adibiti a negozi, autorimesse, magazzini o laboratori da darsi in locazione.
In nessun caso può essere concesso l'uso gratuito dei locali dell'istituto, se non nei casi previsti dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-22