Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 23
In vigore dal 5 lug 1975
Le proposte di modifica al presente statuto devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.
Per la validità delle deliberazioni riguardo a tali proposte e per quelle concernenti la nomina e la destituzione del personale, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-23