Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 21
In vigore dal 5 lug 1975
L'appalto delle costruzioni e delle forniture deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione previo esperimento di asta pubblica, di appalto-concorso o di licitazione privata, fra non meno di cinque ditte specialmente idonee.
Solo in casi eccezionali, e per giustificati motivi, il consiglio di amministrazione, con sua motivata deliberazione, può disporre diversamente; quando trattasi di appalto di lavori o di forniture superiori alle L...... (L. 50.000.000 come massimo), la deliberazione diventa esecutiva con l'approvazione da parte dei competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-21