Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari

Art. 21

In vigore dal 5 lug 1975
L'appalto delle costruzioni e delle forniture deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione previo esperimento di asta pubblica, di appalto-concorso o di licitazione privata, fra non meno di cinque ditte specialmente idonee. Solo in casi eccezionali, e per giustificati motivi, il consiglio di amministrazione, con sua motivata deliberazione, può disporre diversamente; quando trattasi di appalto di lavori o di forniture superiori alle L...... (L. 50.000.000 come massimo), la deliberazione diventa esecutiva con l'approvazione da parte dei competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo