Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari

Art. 24

In vigore dal 5 lug 1975
La liquidazione dell'istituto deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo statuto e soltanto in caso di impossibilità a continuare a perseguire il proprio scopo o di perdita della metà del patrimonio. In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, si rimborsano le somme che gli enti ed i privati, quando non siano stati dati a fondo perduto, versarono per costituire il capitale dell'istituto. L'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto allo Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-24

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