Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 14
In vigore dal 5 lug 1975
Spetta al consiglio di amministrazione di compiere tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'istituto, salvo quelli demandati al presidente. In particolare delibera circa:
a) l'accettazione di donazioni, lasciti ed oblazioni;
b) gli acquisti, le vendite, le permute di immobili e la costituzione di servitù attive e passive;
c) la contrattazione di mutui e le iscrizioni, postergazioni, riduzioni, rinnovazioni e cancellazioni di ipoteche;
d) le autorizzazioni di qualunque operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti;
e) l'approvazione dei progetti di costruzione e trasformazione delle case;
f) la nomina di procuratori, le transazioni e compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori, le autorizzazioni all'esercizio delle azioni da promuovere dinanzi alla autorità giudiziaria ed amministrativa, salvo quelle indicate nell';
g) la determinazione delle condizioni e dei canoni di locazione in conformità della vigente legislazione sull'edilizia economica e popolare;
h) la designazione delle persone incaricate di riscuotere e quietanzare per conto dell'istituto e le modalità dei pagamenti;
i) l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
l) l'impiego delle somme eccedenti i bisogni di cassa;
m) l'approvazione dei regolamenti per la costruzione, locazione, manutenzione, uso e gestione delle case;
n) l'approvazione dei regolamenti interni e degli organici del personale, la determinazione delle cauzioni da prestarsi dagli eventi maneggio di denaro;
o) la nomina e la revoca dei funzionari ed impiegati di ruolo;
p) la dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei consiglieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-14