Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 10
In vigore dal 5 lug 1975
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede le adunanze del consiglio, cura e risponde dell'esatto adempimento delle deliberazioni di questo, firma gli atti e la corrispondenza e vigila sull'amministrazione dell'istituto.
Adotta, se l'urgenza lo richiede, i provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio, convocandolo in tal caso senza indugio per riferire in merito agli stessi e chiederne la relativa ratifica.
Il presidente provvede inoltre all'esecuzione e disdetta delle locazioni, promuove tutte le azioni giudiziarie relative alla risoluzione dei contratti di affitto in caso di insolvenza od inadempienza per pagamento di fitto o di accessori, per sfratto od altro nei confronti degli inquilini, nonché le azioni possessorie e tutte le altre dinanzi ai pretori ed ai conciliatori, senza bisogno di particolare autorizzazione da parte del consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-10