Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 5
In vigore dal 5 lug 1975
Per la sorveglianza delle operazioni dell'istituto e per la revisione del bilancio consuntivo, è costituito un collegio dei sindaci, composto:
1) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;
2) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto tra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.
I sindaci di cui al precedente n. 1) restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti; il sindaco di cui al n. 2) resta in carica cinque anni.
Ai componenti del collegio sindacale si applica il regime di incompatibilità previsto per i membri del consiglio d'amministrazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale.
Ai sindaci è corrisposta un'indennità nella misura deliberata dal consiglio di amministrazione nei limiti stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-5