Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari
Art. 6
In vigore dal 5 lug 1975
Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.
Non possono, inoltre, far parte del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
a) coloro che abbiano un giudizio pendente con l'istituto o che abbiano debiti o crediti, liquidi ed esigibili verso di esso, per i quali sia intervenuta legale messa in mora;
b) i parenti ed affini fino al 3° grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;
c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'istituto.
Qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di trenta giorni, la decadenza non può essere dichiarata.
I consiglieri che senza giustificati motivi non parteciperanno a.
... sedute consecutive decadono dalla carica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-6