Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari

Art. 4

In vigore dal 5 lug 1975
Il consiglio di amministrazione dell'istituto è composto da: 1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze; 2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio; 4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime; 5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari; 6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime; 7) tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze, per gli istituti operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti; Il presidente e il vice presidente (se previsto), sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti tra i membri eletti dal consiglio provinciale. I consiglieri vengono nominati per la durata di cinque anni possono essere riconfermati. I membri eletti secondo le disposizioni di cui al n. 1) del primo comma del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti. Il consiglio per circostanze temporanee ed eccezionali può affidare speciali incarichi a singoli suoi membri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-4

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