Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari

Art. 7

In vigore dal 5 lug 1975
In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale, si procede subito alla sostituzione da parte di chi li nominò. I nuovi consiglieri ed i sindaci restano in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere ai predecessori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-7

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