Statuto tipo degli istituti autonomi per le case popolari

Art. 13

In vigore dal 5 lug 1975
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o dal vice presidente ed in caso di loro mancanza dal consigliere più anziano fra i presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-14;226#art-std-13

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