Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliSez. IV

Art. 51

Consulenza e patrocinio in materia tributaria

In vigore dal 8 nov 1989
Per la consulenza, la trattazione delegata, e le prestazioni varie di concetto inerenti la materia tributaria, oltre a quanto spettante per il lavoro preparatorio ed accessorio, gli onorari sono determinati con riferimento all'ammontare del tributo, agli imponibili inizialmente richiesti o accertati, o altrimenti accertabili dall'ufficio nonché alle sopratasse, pene pecuniarie, interessi di mora, e quanto altro possa costituire ulteriore onere da iscriversi a ruolo. I predetti onorari sono cumulabili con quelli relativi alla raccolta ed elaborazione dei dati, e con quelli previsti allo per le prestazioni non contemplate nel presente articolo. I. - Dichiarazioni. a) Dichiarazioni varie e denuncie in genere, domande di sgravio, di rimborso, di rateazione in rapporto al valore ed alla complessità e laboriosità delle prestazioni: da L. 5.000 a L. 50.000. b) Dichiarazione dei redditi, dell'I.V.A. e simili: l'onorario è commisurato al volume di affari ed allo ammontare delle prestazioni fatturate dall'azienda come segue: fino a L. 5.000.000 da L. 10.000 a 20.000 per il di piu fino L. 50.000.000 da L. 30.000 a 40.000 per il di piu fino L. 500.000.000 da L. 50.000 a 150.000 per il di piu fino L. 1.000.000.000 da L. 200.000 a 300.000 per il di piu e oltre L. 1.000.000.000 a discrezione Quando il giro d'affari è costituito prevalentemente da lavorazione "per conto terzi", gli onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento. Per le dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche, e per le dichiarazioni delle persone fisiche richiedenti particolare applicazione e notevole impiego di tempo, gli onorari possono essere aumentati del 50 per cento. Per le dichiarazioni uniche di particolare semplicità (o concernenti redditi fissi, immobiliari o simili), o comunque di natura non commerciale, gli onorari sono determinati a norma dell' ed aumentabili fino al 50 per cento. Parte di provvedimento in formato grafico Per le pratiche definite dinanzi alle commissioni locali gli onorari a percentuale predetti sono aumentabili fino al 50%, per quelle definite dinanzi alla commissione centrale fino al 75 per cento. Per le vertenze in materia di imposte di registro e di successione gli onorari sono aumentati del 20 per cento. V. - Assistenza in sede giudiziaria. Per l'assistenza tecnica alla definizione della pratica in sede giudiziaria, gli onorari a percentuale possono essere ridotti fino al 30 per cento.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli onorari di cui agli articoli 26 e 51, punti I, II e III, del decreto sono aumentati del 60 per cento." Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-51

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