Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliSez. IV

Art. 52

Consulenza, assistenza, rappresentanza e patrocinio in sede amministrativa

In vigore dal 8 dic 1974
Per l'istanza, la documentazione e le pratiche tutte inerenti il conseguimento, trapasso, variazioni di intestazione di licenze commerciali o di pubblico esercizio; di voci aggiuntive e simili; per i ricorsi relativi, spetta al ragioniere, in aggiunta ai compensi per le singole prestazioni di cui all', un onorario a discrezione avuto riguardo all'importanza della licenza, o dello esercizio, nonché alle difficoltà incontrate. Nel caso di reiezione dell'istanza sono dovuti soltanto gli onorari di cui all'. Per lo svolgimento e l'assistenza in pratiche presso uffici pubblici e privati, l'onorario è ugualmente determinato a discrezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-52

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